Indennità a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: le istruzioni amministrative

Arrivano le indicazioni per l’erogazione del beneficio sia per l’anno 2022, sia per il 2023 (INPS, circolare 27 dicembre 2023, n. 109).

L’INPS fornisce le istruzioni amministrative sia per l’attuazione della disposizione in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 191/2023, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022) pari a 550 euro, sia in materia della medesima indennità una tantum per il 2023 (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023).

In particolare, l’articolo 18, comma 1 del D.L n. 145/2023 ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Aiuti, chiarendo che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per il 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, la previsione di cui all’articolo 2-bis del Decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati dalle caratteristiche temporali sopra citate.

Proprio in attuazione della norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti (non titolarità di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, né di un trattamento pensionistico diretto e non percezione della NASpI).

Con specifico riferimento alla sussistenza di questi requisiti, l’INPS evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nel 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare INPS  n. 115/2022.

Indennità una tantum per l’anno 2023

Come già detto, il D.L. n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2022 con le caratteristiche temporali già descritte e i medesimi requisiti.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

L’Istituto evidenzia anche che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI, ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.

L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984).